Statuto

Statuto della Società Pistoiese di Storia Patria, approvato dall’Assemblea generale dei Soci del 19 maggio 2012.

Titolo I – Costituzione e fini dell’Associazione

Art. 1
Costituzione denominazione e sede

E’ costituita l’Associazione culturale non riconosciuta ai sensi dell’art. 36 e seguenti del Codice Civile denominata “Società Pistoiese di Storia Patria” con sede nel Comune di Pistoia, in via dei Pappagalli, 29.

La stessa era stata fondata, come Associazione non riconosciuta, nel 1898 con lo stesso nome.

L’associazione ha durata illimitata.

Il Consiglio Direttivo di cui all’art. 12 potrà con propria deliberazione trasferire la sede nell’ambito della città di Pistoia, come pure suddividere le attività in diverse sezioni operative distinte fra di loro.

Art. 2
Scopi ed attività

L’associazione non ha scopi di lucro. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dell’Associazione saranno destinati esclusivamente alle finalità istituzionali di cui al presente articolo. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondo, riserve e beni durante la vita dell’Associazione a meno che la destinazione e la distribuzione non siano imposte per legge.

L’Associazione ha come intendimento principale quello di promuovere studi e ricerche concernenti la storia di Pistoia e del suo territorio, con particolare riferimento all’età comunale, anche mediante la pubblicazione di fonti, monografie, saggi, notizie e documenti.

L’Associazione inoltre si interessa al mantenimento, al miglior uso e al restauro degli edifici, delle strutture e dei beni culturali, storici ed artistici che si conservano nella città di Pistoia e nel suo territorio, anche proponendo azioni di tutela, nonché collaborando con gli Enti a ciò per legge preposti.

Infine, avvalendosi delle prerogative concesse dalle vigenti disposizioni di legge o comunque se richiesta, prende in esame provvedimenti adottati da Enti pubblici in merito alla toponomastica, alla intitolazione e denominazione di scuole, istituti, monumenti etc, esprimendo motivati pareri.

Per conseguire i propri intenti, l’Associazione cura l’edizione del “Bullettino Storico Pistoiese”, organo ufficiale della Società e la pubblicazione di atri lavori straordinari; organizza conferenze, convegni, incontri di studio; promuove mostre e visite sul territorio; cura una propria biblioteca, una propria emeroteca ed archivi di manoscritti; dà vita e si associa ad attività culturali che si riferiscono ai suoi stessi fini istituzionali.

E’ fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle di cui al presente art. 2, fatta eccezione per le attività a quelle direttamente connesse.

Art. 3
Rapporti con Enti e Istituzioni

L’associazione, relativamente ai propri fini istituzionali, può avere rapporti, anche regolati da apposite convenzioni, con gli Enti e le Istituzioni, ed in particolare con quelle operanti nel territorio pistoiese e toscano. I rappresentanti legali di tali Enti o Istituzioni, o loro delegati, possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo dell’Associazione, con parere consultivo.

Titolo II – Ordinamento dell’Associazione

Art. 4
I soci. Criteri di ammissione ed esclusione

L’Associazione è composta da soci ordinari, soci corrispondenti, soci onorari e soci benemeriti.

I soci hanno tutti pari doveri e pari diritti.

I soci sono obbligati ad osservare il presente Statuto e le deliberazioni degli organi associativi, nonché a versare la quota associativa entro la data annualmente stabilità dal Consiglio direttivo.

Hanno altresì diritto di partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione e, se maggiorenni, a partecipare all’Assemblea generale con diritto di voto e ad accedere alle cariche sociali.

I soci hanno diritto a ricevere il Bullettino Storico Pistoiese, organo ufficiale dell’Associazione.
Il numero dei soci è illimitato e l’adesione all’Associazione è libera, a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo di tempo determinato.

La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione o per decesso.

L’esclusione dei soci, per comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione o per persistenti violazioni degli obblighi statutari, è deliberata dall’Assemblea su proposta del Consiglio direttivo. Prima di procedere all’esclusione, gli addebiti saranno contestati per scritto al socio, consentendogli facoltà di replica e facoltà di adire al Collegio arbitrale di cui all’art. 27 del presente Statuto. In tal caso l’efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio Arbitrale.

Art. 5
Soci ordinari

Soci ordinari sono coloro la cui domanda di ammissione è stata accolta con deliberazione del Consiglio Direttivo.

I soci ordinari versano una quota sociale annuale la cui entità è stabilità dal Consiglio Direttivo. Hanno diritto ad assistere all’Assemblea ed alle adunanze sociali, esprimendo il proprio parere, ed a partecipare alle votazioni. Hanno diritto a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione, se maggiorenni, a partecipare all’Assemblea generale, esprimendo nella stessa il proprio parere ed il proprio voto. Ricevono, inoltre, il Bullettino.

I soci ordinari versano una quota sociale annuale la cui entità è stabilita dal Consiglio Direttivo. Il mancato pagamento della quota per due anni consecutivi comporta il decadimento dalla qualifica e dai diritti di socio.

I soci ordinari non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, di avanzi di gestione, né di altri beni di proprietà dell’Associazione.

Art. 6
Soci corrispondenti

Soci corrispondenti sono studiosi italiani e stranieri che a, giudizio del Consiglio Direttivo, abbiano mostrato nella loro attività scientifica un particolare interesse per la storia di Pistoia. Sono nominati dal Consiglio Direttivo
I soci corrispondenti hanno gli stessi diritti dei soci ordinari. Non pagano la quota sociale, ricevono il Bullettino e non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, di avanzi di gestione, né di altri beni di proprietà dell’Associazione.

Art. 7
Soci onorari

Soci onorari sono eminenti personalità nel campo della cultura che abbiano particolari benemerenze verso la Società.

La nomina dei soci onorari è approvata con deliberazione del Consiglio Direttivo ed approvata con deliberazione dell’Assemblea generale. Anche i soci onorari hanno gli stessi diritti dei soci ordinari. Ricevono il Bullettino e non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, di avanzi di gestione, né di altri beni di proprietà dell’Associazione.

Art. 8
Soci benemeriti

Sono soci benemeriti persone che contribuiscono in modo determinante alla vità della Società con offerte di denaro, donazioni, lasciti o altre sovvenzioni e prestazioni a carattere continuativo. Anche i soci benemeriti hanno gli stessi diritti dei soci ordinari.
Ricevono il Bullettino e non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, di avanzi di gestione, né di altri beni di proprietà dell’Associazione.

Titolo III – Organi dell’Associazione e loro competenze

Art. 9
Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione:

a – l’Assemblea generale
b – il Consiglio direttivo
c – il Presidente
d – il Collegio sindacale

Le cariche sociali possono essere ricoperte solo da soci maggiorenni.

Le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle eventuali spese documentate per ragioni dell’incarico ricoperto.

Art. 10
L’Assemblea generale

L’Assemblea generale, composta da tutti i soci, assolve i seguenti compiti:

a – discute e decide in merito a questioni generali concernenti l’Associazione;
b – elegge i consiglieri ed i membri del Collegio sindacale;
c – approva i bilanci dell’Associazione;
d – delibera sull’impiego degli eventuali avanzi di gestione, secondo i criteri stabiliti dal presente Statuto;
e – delibera, su proposta del Consiglio direttivo, sulla eventuale esclusione dei soci ordinari, corrispondenti, onorari e benemeriti per i motivi di cui all’art. 4 del presente Statuto;
f – decide in materia di ricorsi contro le deliberazioni adottate dal Consiglio direttivo

L’Assemblea generale ordinaria è convocata dal Presidente su deliberazione del Consiglio, o su richiesta di almeno cinque membri del Consiglio direttivo o di almeno 20 soci.

Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto (contenente ordine del giorno, luogo, data, ed ora della prima convocazione e della eventuale seconda convocazione), da recapitarsi almeno dieci giorni prima della data della riunione, o mediante avviso inserito nel periodico ufficiale dell’Associazione; in difetto di convocazione formale saranno comunque valide le adunanze a cui partecipino di persona o per delega tutti i soci, purché maggiorenni.

I soci che non possono intervenire di persona all’Assemblea generale possono farsi legittimamente rappresentare, con delega scritta, da latro socio, purché maggiorenne. Ogni socio non può essere portatore di più di due deleghe.

Le decisioni dell’Assemblea sono valide quando, in prima convocazione, risultino presenti di persona o per delega la metà più uno dei soci, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. La seconda convocazione potrà essere indetta a distanza di un’ora dalla prima.

Le deliberazioni dell’Assemblea generale sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo e del Collegio sindacale non hanno voto.

Per il rinnovo, ogni tre anni, del Consiglio direttivo ciascun socio vota, nella scheda consegnata chiusa, non più di undici nomi dei candidati prescelti. Nella stessa scheda vota non più di tre nomi per il rinnovo del Collegio sindacale.

I soci maggiorenni possono votare anche mediante l’invio alla Segreteria dell’Associazione della scheda di votazione, debitamente compilata, inserita in doppia busta chiusa, di cui quella esterna dovrà contenere il nome del socio votante.

Con analogo sistema potrà avvenire la votazione relativa all’approvazione o meno dei bilanci della Società, pubblicati sul Bullettino Storico Pistoiese.

Art. 11
L’Assemblea generale straordinaria

L’Assemblea generale straordinaria, composta di tutti i soci, assolve i seguenti compiti:

a – approva eventuali modifiche allo Statuto;
b – delibera sull’eventuale scioglimento dell’Associazione;

L’assemblea generale straordinaria è convocata dal Presidente con le stesse modalità dell’Assemblea ordinaria.

Le decisioni dell’Assemblea sono valide quando, in prima convocazione, risultino presenti di persona o per delega la metà più uno dei soci, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Tra la prima e la seconda convocazione dovrà intercorrere almeno un’ora.

Per lo scioglimento dell’Associazione e per la devoluzione del patrimonio residuo è richiesta la maggioranza di almeno un terzo degli associati.

Art. 12
Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è composto da undici membri eletti dall’Assemblea, integrati successivamente dal direttore responsabile e dal direttore effettivo del Bullettino storico pistoiese, dall’addetto alla Biblioteca nominato dal Consiglio Direttivo e dai Consiglieri onorari di cui al successivo articolo 12 bis. I consiglieri uscenti possono essere riconfermati.

Qualora uno dei componenti il Consiglio cessi dalla carica per qualunque motivo prima della ordinaria scadenza, il Consiglio potrà sostituirlo con altro componente da eleggere nella successiva Assemblea generale.

Possono far parte del Consiglio direttivo i soci maggiorenni di età.
Il consiglio direttivo si riunisce su convocazione scritta del presidente, contenente l’ordine del giorno, la sede, la data e l’ora della seduta, da recapitarsi a tutti i componenti almeno cinque giorni prima della riunione.

Il Consiglio direttivo si riunisce di regola almeno due volte all’anno, e comunque ogni volta che il presidente ne ravvisi la necessità.

Il presidente non può rifiutare di convocare il Consiglio direttivo qualora ne facciano richiesta scritta almeno tre membri.

Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide qualora intervenga la metà più uno dei componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

Art. 12 bis
I Consiglieri onorari

E’ istituito l’elenco dei consiglieri onorari della Società. Possono essere nominati consiglieri onorari, con delibera del Consiglio Direttivo:

a – studiosi per meriti particolari valutati discrezionalmente dal Consiglio stesso;
b – i consiglieri e i sindaci revisori uscenti che, alla data della deliberazione, abbiano compiuto ottanta anni di età.

I consiglieri onorari, vengono iscritti, qualora non lo fossero, nell’elenco dei soci, non sono tenuti al pagamento della quota annuale e ricevono il Bullettino Storico Pistoiese; possono partecipare alle adunanze del Consiglio Direttivo, alle quali debbono essere invitati con le stesse modalità dei consiglieri ordinari; hanno diritto di parola sugli argomenti trattati, ma non possono votare per le deliberazioni relative; non possono essere eletti presidente o sindaci revisori; non concorrono alla formazione del numero massimo dei consiglieri componenti il Consigli Direttivo e non sono computati per la validità di costituzione del Consiglio stesso.

E’ istituita la carica di presidente onorario che viene nominato con delibera del Consiglio Direttivo tra i soci che abbiano ricoperto la carica di presidente per almeno tre mandati e si siano distinti per merito e particolari servizi resi alla Società.

Art. 13
Compiti del Consiglio direttivo

Compiti del Consiglio direttivo sono:

a – l’elezione, tra i propri membri, del presidente;
b – l’attuazione dell’ attività istituzionale della Società, di cui all’art. 2 dello Statuto;
c – l’attuazione dei provvedimenti deliberati dall’Assemblea generale;
d – l’accoglimento o meno delle domande di ammissione dei soci ordinari, nonché la nomina dei soci corrispondenti e le proposte di designazione dei soci onorari e benemeriti da sottoporre all’Assemblea generale;
e – le proposte di esclusione dall’Associazione per i motivi indicati al precedente art. 4 del presente Statuto;
f – le proposte di modifica dello Statuto, da sottoporre all’Assemblea generale;
g – l’amministrazione del patrimonio sociale;
h – la redazione e la pubblicazione, ogni anno, sul Bullettino Storico Pistoiese, del rendiconto finanziario, del conto economico e della situazione patrimoniale, previa approvazione del Collegio sindacale;
i – la pubblicazione sul Bullettino Storico Pistoiese di atti ufficiali di particolare importanza riguardanti l’Associazione;
l – la cura delle pubblicazioni della Società;
m – la nomina , per un periodo di tre anni, del direttore responsabile e del direttore effettivo del Bullettino Storico Pistoiese;
n – la nomina dei componenti il Comitato di redazione del Bullettino, nel numero che sarà ritenuto più opportuno, e dei componenti la Segreteria di redazione, da scegliersi tra i soci anche al di fuori del Consiglio direttivo e sentito il direttore effettivo della rivista;
o – l’eventuale assunzione, il licenziamento e la determinazione del trattamento economico di personale dipendente;
p – l’eventuale approvazione di regolamenti interni;
q – l’adozione, in genere, di qualsiasi provvedimento che non sia per legge o per Statuto demandato all’Assemblea generale;

Il Consiglio direttivo ha l’obbligo di redigere, ogni anno, il bilancio consuntivo o un rendiconto contabile.

Il Consiglio direttivo può delegare, fino al termine del proprio mandato, ad un Comitato esecutivo del quale facciano parte, oltre al presidente ed al segretario, almeno tre componenti designati tra gli eletti nel Consiglio stesso, la pratica attuazione di compiti propri.

Art. 14
Il Comitato esecutivo

Il Comitato esecutivo di cui al precedente art. 13 eventualmente eletto dal Consiglio direttivo dura in carica fino al termine del mandato del Consiglio stesso. Ne fanno parte, oltre al Presidente ed al Segretario, almeno tre componenti, designati tra gli eletti nel Consiglio direttivo.

Il Comitato esecutivo assume, su specifica delega del Consiglio direttivo, in tutto o in parte, compiti del Consiglio stesso.

Art. 15
Il Presidente

Il presidente rappresenta legalmente l’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio; ne firma gli atti e i documenti, convoca e preside il Consiglio direttivo e lo sostituisce in casi di estrema provata urgenza, con l’obbligo di riferire al più presto e chiedere ratifica del suo operato al Consiglio stesso; convoca e presiede l’Assemblea generale per il rinnovo del Consiglio e per ogni altra necessità; promuove e coordina l’attività dell’Associazione, sulla base delle decisioni adottate ai sensi dell’art. 2 del presente Statuto dal Consiglio direttivo e dall’Assemblea generale; ne cura l’applicazione delle rispettive deliberazioni; verifica l’osservanza dello Statuto e ne promuove le modifiche eventualmente necessarie; mantiene personalmente o per delega i contatti con Enti ed Istituzioni, con le Società Storiche di altri centri, ed in modo particolare con la Deputazione di storia patria per la Toscana.

Il Presidente nomina il vicepresidente, il segretario e l’amministratore, da scegliersi elusivamente tra i membri del Consiglio direttivo eletti dall’Assemblea generale.

In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito nei propri compiti dal vicepresidente.

La firma di atti contabili e bancari può essere dal presidente delegata all’amministratore o ad altro membro del Consiglio.

Art. 16
Il vicepresidente

Il vicepresidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione in caso di assenza o impedimento, o per sua delega.

Art. 17
L’amministratore

L’amministratore è responsabile dell’andamento contabile della Società e, sulla base delle deliberazioni dell’Assemblea generale e del Consiglio direttivo, prepara gli schemi dei bilanci preventivo e consuntivo per il Consiglio, previa presentazione degli stessi al Collegio sindacale.

Art. 18
Il segretario

Il segretario coadiuva il presidente nella preparazione degli atti della Società e nel disbrigo della corrispondenza, cura la redazione dei verbali delle adunanze dell’Assemblea generale e del Consiglio direttivo ed attende ad altri compiti che il Presidente o il Consiglio possano affidargli.

Per particolari esigenze il presidente può affidare alcune funzioni di segreteria ad altri consiglieri.

Art. 19
Il Collegio sindacale

Il Collegio sindacale è composto da tre membri eletti dall’Assemblea generale.

Ha il compito di garantire la correttezza degli atti amministrativi emessi dall’Associazione e di prendere visione dei conti consuntivi e degli schemi di bilancio, formulando in proposito un motivato parere di legittimità.

Il Collegio sindacale ha diritto di assistere alle adunanze del Consiglio direttivo e di formulare in questo pareri su questioni che vertano sulla propria competenza istituzionale.

Il Collegio sindacale dura in carica un triennio e di norma viene rinnovato contemporaneamente al rinnovo del Consiglio.

Titolo IV – Direzione del Bullettino Storico Pistoiese

Art. 20
Il direttore responsabile del “Bullettino”

Il direttore responsabile del Bullettino è nominato, per un triennio, dal Consiglio direttivo.

Risponde in sede legale di tutte le questioni inerenti, in tale ambito, la pubblicazione.

Art. 21
Il direttore effettivo del “Bullettino”

Il direttore effettivo del Bullettino, a cui spetta la responsabilità redazionale del periodico, nomina il segretario del Comitato di redazione e, ove lo ritenga opportuno, il redattore, da scegliersi entrambi fra i membri dello stesso Comitato.

Le cariche di direttore responsabile e di direttore effettivo del Bullettino possono essere ricoperte da una sola persona.

Titolo V – Finanza e contabilità

Art. 22
Risorse finanziarie

L’Associazione trae i mezzi finanziari per la sua attività dalle quote associative annuali, il cui ammontare viene fissato ogni anno dal Consiglio in sede di bilancio preventivo; da eventuali donazioni o lasciti testamentari; da contributi e sovvenzioni di privati, dello Stato e di Enti ed Istituzioni; dai proventi derivanti da convenzioni o da cessioni di beni o servizi ai propri soci o a terzi, da rendite patrimoniali e da interessi sui depositi.

Art. 23
Esercizio sociale e finanziario

L’esercizio sociale e finanziario coincide con l’anno solare ed ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno

Art. 24
Avanzi di gestione

All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve, capitale o beni patrimoniali durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

LAssociazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 25
Libri e registri dell’Associazione

L’Associazione tiene i libri ed i registri contabili ed inventariali prescritti dalle disposizioni legislative in vigore.

L’Associazione tiene, inoltre, i registri dei soci e dei verbali di adunanza dei propri organi.

Art. 26
Servizio di cassa

Il servizio di cassa può essereaffidato come servizio di tesoreria ad un Istituto di credito con apposita convenzione approvata dal Consiglio Direttivo

Art. 27
Controversie e Foro competente

Le controversie che dovessero insorgere fra i soci, o fra soci ed organi dell’Associazione, relative all’Associazione stessa saranno sottoposte al giudizio di un collegio arbitrale di tre componenti nominati uno da ciascuna delle parti in causa ed il terzo dall’Ente locale.

Per qualsiasi ulteriore controversia è competente il Foro di Pistoia.

Titolo VI – Scioglimento dell’Associazione

Art. 28
Scioglimento

Per lo scioglimento dell’Associazione è necessario un esplicito voto dell’Assemblea, con maggioranza non inferiore ad un terzo dei propri iscritti.

In caso di scioglimento, da qualsiasi causa determinato l’Associazione ha l’obbligo di devolvere i propri beni patrimoniali a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 29
Devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento, da qualsiasi causa determinato, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, il patrimonio bibliografico, l’archivio, il mobilio e l’intero ammontare dei beni patrimoniali sono devoluti, a fini di pubblica utilità, alla Biblioteca Comunale Forteguerriana, la quale dovrà impegnarsi ad assicurarne la conservazione e, per quanto concerne la consistenza libraria e comunque documentaria, il pubblico uso come Fondo Società pistoiese di storia patria.

Art. 30
Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento al Codice Civile ed alle altre vigenti norme di legge.