Statuto
Società Pistoiese di Storia Patria APS
ART. 1
(Denominazione, sede e durata)
L’associazione con denominazione Società Pistoiese di Storia Patria APS, ove APS sta per Associazione di Promozione Sociale, da ora in avanti denominata “associazione”, è un’associazione di promozione sociale costituita ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, in seguito denominato “Codice del Terzo Settore”, e successive modifiche, ha sede legale nel Comune di Pistoia (PT) e durata illimitata.
La variazione della sede legale nell’ambito del suddetto Comune non comporta modifica statutaria.
L’acronimo APS acquista efficacia con l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore da ora in avanti denominato “RUNTS”.
[Iscrizione nel RUNTS del 12 settembre 2024. Repertorio n. 141507]
ART. 2
(Scopo finalità e attività)
L’associazione ha come scopo di promuovere la storia di Pistoia, con particolare riferimento all’età comunale, il suo territorio e il suo patrimonio culturale e paesaggistico.
L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi delle seguenti attività di interesse generale, di cui all’art. 5 del Codice del Terzo Settore, lettere:
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
g) formazione universitaria e post-universitaria;
h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.
Al fine di realizzare le suddette attività, a titolo esemplificativo, l’associazione intende:
– organizzare corsi di formazione, conferenze, convegni, seminari, incontri di studio e altri eventi culturali;
– fornire consulenza e supportare gli studenti universitari per tesi e lavori di ricerca;
– curare l’edizione del “Bullettino Storico Pistoiese”, organo ufficiale della Società, e la pubblicazione di altri lavori straordinari, fonti, monografie, saggi, notizie e documenti;
– curare una propria biblioteca, una propria emeroteca ed archivi di manoscritti;
– adoperarsi per il mantenimento, miglior uso e restauro degli edifici, delle strutture e dei beni culturali, storici ed artistici;
– esaminare i provvedimenti adottati da Enti pubblici ed esprimere pareri motivati in merito alla toponomastica, alla intitolazione e denominazione di scuole, istituti, monumenti etc., avvalendosi delle prerogative concesse dalle vigenti disposizioni di legge, o su richiesta.
L’associazione, al fine di realizzare i propri fini istituzionali e le sue attività, può collaborare e associarsi a Enti del Terzo Settore e altri soggetti privati, avere rapporti, con Enti e Istituzioni, in particolare con quelle operanti nel territorio pistoiese e toscano. I rappresentanti legali di tali Enti o Istituzioni, o loro delegati, possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo dell’Associazione, con parere consultivo.
L’associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale 19 Maggio 2021, n. 107. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.
L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle linee guida approvate con Decreto Ministeriale 9 giugno 2022.
ART. 3
(Ammissione e numero degli associati)
Il numero deli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
Possono aderire all’associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere:
• l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
• la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.
Il Consiglio Direttivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l’ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.
Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 5 del presente statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
Il Consiglio Direttivo ha facoltà di nominare associati “corrispondenti”, studiosi italiani o stranieri, che, a suo giudizio, abbiano mostrato nella loro attività scientifica un particolare interesse per la storia di Pistoia o particolari benemerenze verso l’associazione. Tali associati hanno i pieni diritti degli associati, ma non sono tenuti al pagamento della quota annuale.
ART. 4
(Diritti e obblighi degli associati)
Gli associati hanno il diritto di:
• eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
• essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
• concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
• prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee;
• prendere visione dei bilanci;
• esaminare i libri associativi;
• ricevere il Bullettino Storico Pistoiese, organo ufficiale dell’associazione.
Gli associati hanno l’obbligo di:
• rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
• versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo, con l’eccezione degli associati “corrispondenti”.
ART. 5
(Perdita della qualifica di associato)
La qualifica di associato si perde per morte, esclusione, decadenza e recesso.
L’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all’associazione, può essere escluso dall’associazione mediante deliberazione dell’Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
L’associato è dichiarato decaduto per morosità dopo cinque anni di mancato pagamento della quota associativa e almeno due solleciti scritti di pagamento.
L’associato può sempre recedere dall’associazione.
Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato.
La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.
I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili.
Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.
ART. 6
(Organi)
Sono organi dell’associazione:
• l’Assemblea;
• il Consiglio Direttivo;
• l’Organo di controllo, ove nominato al ricorrere dei requisiti previsti dall’art. 30 del Codice del Terzo Settore.
ART. 7
(Assemblea)
Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno tre mesi, nel libro degli associati.
Ciascun associato ha un voto.
Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.
La convocazione dell’Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, tramite posta elettronica (tramite posta ordinaria o posta a mano solo agli associati sprovvisti di indirizzo di posta elettronica), contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, spedita almeno 10 giorni prima della data fissata per l’Assemblea all’indirizzo risultante dal libro degli associati.
È previsto l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota, e a condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione.
L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del Bilancio di esercizio.
L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
• nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
• approva il Bilancio di esercizio, eventualmente nella forma del Rendiconto per cassa, al ricorrere dei requisiti previsti dall’art. 13 c. 2 del Codice del Terzo Settore;
• approva l’eventuale Bilancio sociale, al ricorrere dei requisiti previsti dall’art. 14 c. 1 del Codice del Terzo Settore;
• delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
• delibera sulla esclusione degli associati;
• delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo e dello Statuto;
• approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
• delibera lo scioglimento dell’associazione;
• delibera la trasformazione, fusione o scissione dell’associazione;
• delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge o dallo Statuto alla sua competenza.
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
L’Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti in prima convocazione. La presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in seconda convocazione. La presenza di almeno 1/5 degli associati, in proprio o per delega, e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in proprio o per delega, in terza convocazione.
Per deliberare lo scioglimento, la trasformazione, fusione o scissione dell’associazione, e la devoluzione del patrimonio occorre la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti in prima convocazione. La presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in seconda convocazione. La presenza di un numero qualunque almeno ¼ degli associati, in proprio o per delega, e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in proprio o per delega, in terza convocazione.
ART. 8
(Consiglio Direttivo)
Il Consiglio Direttivo è l’organo di amministrazione dell’associazione, opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.
In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
– eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;
– nominare e revocare le cariche al suo interno;
– formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
– predisporre il Bilancio di esercizio, eventualmente nella forma del Rendiconto per cassa, al ricorrere dei requisiti previsti dall’art. 13 c. 2 del Codice del Terzo Settore;
– predisporre l’eventuale Bilancio sociale, al ricorrere dei requisiti previsti dall’art. 14 c. 1 del Codice del Terzo Settore;
– predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
– deliberare l’ammissione e la proposta di esclusione degli associati;
– deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
– stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
– curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati;
– pubblicare sul Bullettino Storico Pistoiese il bilancio di esercizio approvato dall’assemblea ed altri atti ufficiali di particolare importanza riguardanti l’associazione;
– curare le pubblicazioni della Società;
– nominare, scegliendo tra gli associati, il Direttore responsabile, il Direttore editoriale e i componenti del Comitato di redazione e della Segreteria di redazione del Bullettino Storico Pistoiese, nel numero che sarà ritenuto più opportuno. Tali incarichi possono essere revocati dal Consiglio Direttivo e decadono insieme al Consiglio stesso;
– assumere eventuali lavoratori dipendenti ai sensi e secondo le modalità stabilite dall’art. 19 del presente Statuto;
– approvare eventuali regolamenti interni.
Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 7 e 17, nominati dall’Assemblea per la durata di 5 anni.
La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l’art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
La convocazione del Consiglio Direttivo avviene mediante comunicazione scritta, tramite posta elettronica (tramite posta ordinaria o posta a mano solo ai Consiglieri sprovvisti di indirizzo di posta elettronica), contenente il luogo, la data, l’ora di convocazione e l’ordine del giorno, spedita almeno 5 giorni prima della data fissata per l’Assemblea all’indirizzo risultante dal libro degli associati.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.
È previsto l’intervento alle riunioni del Consiglio direttivo mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità del Consigliere che partecipa e vota, e a condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS, o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
ART. 9
(Presidente e Vicepresidente)
Il Presidente dell’associazione rappresenta legalmente l’associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
Il Presidente ed il Vicepresidente sono eletti dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
Essi durano in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessano per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dal Consiglio Direttivo, con la maggioranza dei presenti.
Prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l’Assemblea per la nomina dei componenti degli organi associativi.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività compiuta.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
ART. 10
(Organo di controllo)
L’Organo di controllo, monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dall’art. 30 del Codice del Terzo Settore, e dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.
Il componente dell’Organo di controllo, al quale si applica l’art. 2399 del Codice civile, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile.
L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all’art. 31 c. 1 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro. L’Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’Organo di controllo.
L’Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
ART. 11
(Revisione legale dei conti)
Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l’associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.
ART. 12
(Patrimonio)
Il patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
ART. 13
(Divieto di distribuzione degli utili)
Ai fini di cui al precedente art. 12 dello statuto, l’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
ART. 14
(Risorse economiche)
L’associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice del Terzo settore, proventi da attività diverse, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore e proventi da attività di raccolta fondi di cui all’art. 7 del Codice del Terzo settore.
ART. 15
(Bilancio di esercizio o Rendiconto per cassa)
L’associazione deve redigere il Bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
Il bilancio, al ricorrere dei requisiti previsti dall’art. 13 c. 2 del Codice del Terzo Settore, può essere redatto nella forma del Rendiconto per cassa.
Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce e depositato presso il RUNTS.
Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 2 del presente statuto, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.
ART. 16
(Bilancio sociale e Informativa sociale)
L’associazione, al ricorrere dei requisiti previsti dall’art. 14 del Codice del Terzo Settore, deve:
– redigere e depositare presso il RUNTS e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale;
– pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.
ART. 17
(Libri e Registro)
L’associazione deve tenere:
• libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
• registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo e vidimato ai sensi della Nota ministeriale n. 12675 del 14 settembre 2022;
• libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
• libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
• il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo, ove nominato, tenuto a cura dello stesso organo.
Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone richiesta scritta al Consiglio Direttivo che li deve mettere a disposizione entro 30 giorni.
ART. 18
(Volontari)
I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Codice del Terzo Settore.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.
ART. 19
(Lavoratori)
L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% dei l numero degli associati.
ART. 20
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)
In caso di scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del RUNTS e, salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.
L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.
ART. 21
(Rinvio)
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Codice del terzo settore e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.
Statuto della Società Pistoiese di Storia Patria, approvato dall’Assemblea generale dei Soci del 30 giugno 2023.
Vidimato dall’Agenzia delle Entrate di Pistoia il 6 luglio 2023, atto registrato al n. 683 serie 3
Scarica lo statuto in pdf
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Precedente Statuto del 2012
Titolo I – Costituzione e fini dell’Associazione
Art. 1
Costituzione denominazione e sede
E’ costituita l’Associazione culturale non riconosciuta ai sensi dell’art. 36 e seguenti del Codice Civile denominata “Società Pistoiese di Storia Patria” con sede nel Comune di Pistoia, in via dei Pappagalli, 29.
La stessa era stata fondata, come Associazione non riconosciuta, nel 1898 con lo stesso nome.
L’associazione ha durata illimitata.
Il Consiglio Direttivo di cui all’art. 12 potrà con propria deliberazione trasferire la sede nell’ambito della città di Pistoia, come pure suddividere le attività in diverse sezioni operative distinte fra di loro.
Art. 2
Scopi ed attività
L’associazione non ha scopi di lucro. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dell’Associazione saranno destinati esclusivamente alle finalità istituzionali di cui al presente articolo. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondo, riserve e beni durante la vita dell’Associazione a meno che la destinazione e la distribuzione non siano imposte per legge.
L’Associazione ha come intendimento principale quello di promuovere studi e ricerche concernenti la storia di Pistoia e del suo territorio, con particolare riferimento all’età comunale, anche mediante la pubblicazione di fonti, monografie, saggi, notizie e documenti.
L’Associazione inoltre si interessa al mantenimento, al miglior uso e al restauro degli edifici, delle strutture e dei beni culturali, storici ed artistici che si conservano nella città di Pistoia e nel suo territorio, anche proponendo azioni di tutela, nonché collaborando con gli Enti a ciò per legge preposti.
Infine, avvalendosi delle prerogative concesse dalle vigenti disposizioni di legge o comunque se richiesta, prende in esame provvedimenti adottati da Enti pubblici in merito alla toponomastica, alla intitolazione e denominazione di scuole, istituti, monumenti etc, esprimendo motivati pareri.
Per conseguire i propri intenti, l’Associazione cura l’edizione del “Bullettino Storico Pistoiese”, organo ufficiale della Società e la pubblicazione di atri lavori straordinari; organizza conferenze, convegni, incontri di studio; promuove mostre e visite sul territorio; cura una propria biblioteca, una propria emeroteca ed archivi di manoscritti; dà vita e si associa ad attività culturali che si riferiscono ai suoi stessi fini istituzionali.
E’ fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle di cui al presente art. 2, fatta eccezione per le attività a quelle direttamente connesse.
Art. 3
Rapporti con Enti e Istituzioni
L’associazione, relativamente ai propri fini istituzionali, può avere rapporti, anche regolati da apposite convenzioni, con gli Enti e le Istituzioni, ed in particolare con quelle operanti nel territorio pistoiese e toscano. I rappresentanti legali di tali Enti o Istituzioni, o loro delegati, possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo dell’Associazione, con parere consultivo.
Titolo II – Ordinamento dell’Associazione
Art. 4
I soci. Criteri di ammissione ed esclusione
L’Associazione è composta da soci ordinari, soci corrispondenti, soci onorari e soci benemeriti.
I soci hanno tutti pari doveri e pari diritti.
I soci sono obbligati ad osservare il presente Statuto e le deliberazioni degli organi associativi, nonché a versare la quota associativa entro la data annualmente stabilità dal Consiglio direttivo.
Hanno altresì diritto di partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione e, se maggiorenni, a partecipare all’Assemblea generale con diritto di voto e ad accedere alle cariche sociali.
I soci hanno diritto a ricevere il Bullettino Storico Pistoiese, organo ufficiale dell’Associazione.
Il numero dei soci è illimitato e l’adesione all’Associazione è libera, a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo di tempo determinato.
La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione o per decesso.
L’esclusione dei soci, per comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione o per persistenti violazioni degli obblighi statutari, è deliberata dall’Assemblea su proposta del Consiglio direttivo. Prima di procedere all’esclusione, gli addebiti saranno contestati per scritto al socio, consentendogli facoltà di replica e facoltà di adire al Collegio arbitrale di cui all’art. 27 del presente Statuto. In tal caso l’efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio Arbitrale.
Art. 5
Soci ordinari
Soci ordinari sono coloro la cui domanda di ammissione è stata accolta con deliberazione del Consiglio Direttivo.
I soci ordinari versano una quota sociale annuale la cui entità è stabilità dal Consiglio Direttivo. Hanno diritto ad assistere all’Assemblea ed alle adunanze sociali, esprimendo il proprio parere, ed a partecipare alle votazioni. Hanno diritto a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione, se maggiorenni, a partecipare all’Assemblea generale, esprimendo nella stessa il proprio parere ed il proprio voto. Ricevono, inoltre, il Bullettino.
I soci ordinari versano una quota sociale annuale la cui entità è stabilita dal Consiglio Direttivo. Il mancato pagamento della quota per due anni consecutivi comporta il decadimento dalla qualifica e dai diritti di socio.
I soci ordinari non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, di avanzi di gestione, né di altri beni di proprietà dell’Associazione.
Art. 6
Soci corrispondenti
Soci corrispondenti sono studiosi italiani e stranieri che a, giudizio del Consiglio Direttivo, abbiano mostrato nella loro attività scientifica un particolare interesse per la storia di Pistoia. Sono nominati dal Consiglio Direttivo
I soci corrispondenti hanno gli stessi diritti dei soci ordinari. Non pagano la quota sociale, ricevono il Bullettino e non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, di avanzi di gestione, né di altri beni di proprietà dell’Associazione.
Art. 7
Soci onorari
Soci onorari sono eminenti personalità nel campo della cultura che abbiano particolari benemerenze verso la Società.
La nomina dei soci onorari è approvata con deliberazione del Consiglio Direttivo ed approvata con deliberazione dell’Assemblea generale. Anche i soci onorari hanno gli stessi diritti dei soci ordinari. Ricevono il Bullettino e non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, di avanzi di gestione, né di altri beni di proprietà dell’Associazione.
Art. 8
Soci benemeriti
Sono soci benemeriti persone che contribuiscono in modo determinante alla vità della Società con offerte di denaro, donazioni, lasciti o altre sovvenzioni e prestazioni a carattere continuativo. Anche i soci benemeriti hanno gli stessi diritti dei soci ordinari.
Ricevono il Bullettino e non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, di avanzi di gestione, né di altri beni di proprietà dell’Associazione.
Titolo III – Organi dell’Associazione e loro competenze
Art. 9
Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione:
a – l’Assemblea generale
b – il Consiglio direttivo
c – il Presidente
d – il Collegio sindacale
Le cariche sociali possono essere ricoperte solo da soci maggiorenni.
Le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle eventuali spese documentate per ragioni dell’incarico ricoperto.
Art. 10
L’Assemblea generale
L’Assemblea generale, composta da tutti i soci, assolve i seguenti compiti:
a – discute e decide in merito a questioni generali concernenti l’Associazione;
b – elegge i consiglieri ed i membri del Collegio sindacale;
c – approva i bilanci dell’Associazione;
d – delibera sull’impiego degli eventuali avanzi di gestione, secondo i criteri stabiliti dal presente Statuto;
e – delibera, su proposta del Consiglio direttivo, sulla eventuale esclusione dei soci ordinari, corrispondenti, onorari e benemeriti per i motivi di cui all’art. 4 del presente Statuto;
f – decide in materia di ricorsi contro le deliberazioni adottate dal Consiglio direttivo
L’Assemblea generale ordinaria è convocata dal Presidente su deliberazione del Consiglio, o su richiesta di almeno cinque membri del Consiglio direttivo o di almeno 20 soci.
Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto (contenente ordine del giorno, luogo, data, ed ora della prima convocazione e della eventuale seconda convocazione), da recapitarsi almeno dieci giorni prima della data della riunione, o mediante avviso inserito nel periodico ufficiale dell’Associazione; in difetto di convocazione formale saranno comunque valide le adunanze a cui partecipino di persona o per delega tutti i soci, purché maggiorenni.
I soci che non possono intervenire di persona all’Assemblea generale possono farsi legittimamente rappresentare, con delega scritta, da latro socio, purché maggiorenne. Ogni socio non può essere portatore di più di due deleghe.
Le decisioni dell’Assemblea sono valide quando, in prima convocazione, risultino presenti di persona o per delega la metà più uno dei soci, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. La seconda convocazione potrà essere indetta a distanza di un’ora dalla prima.
Le deliberazioni dell’Assemblea generale sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo e del Collegio sindacale non hanno voto.
Per il rinnovo, ogni tre anni, del Consiglio direttivo ciascun socio vota, nella scheda consegnata chiusa, non più di undici nomi dei candidati prescelti. Nella stessa scheda vota non più di tre nomi per il rinnovo del Collegio sindacale.
I soci maggiorenni possono votare anche mediante l’invio alla Segreteria dell’Associazione della scheda di votazione, debitamente compilata, inserita in doppia busta chiusa, di cui quella esterna dovrà contenere il nome del socio votante.
Con analogo sistema potrà avvenire la votazione relativa all’approvazione o meno dei bilanci della Società, pubblicati sul Bullettino Storico Pistoiese.
Art. 11
L’Assemblea generale straordinaria
L’Assemblea generale straordinaria, composta di tutti i soci, assolve i seguenti compiti:
a – approva eventuali modifiche allo Statuto;
b – delibera sull’eventuale scioglimento dell’Associazione;
L’assemblea generale straordinaria è convocata dal Presidente con le stesse modalità dell’Assemblea ordinaria.
Le decisioni dell’Assemblea sono valide quando, in prima convocazione, risultino presenti di persona o per delega la metà più uno dei soci, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
Tra la prima e la seconda convocazione dovrà intercorrere almeno un’ora.
Per lo scioglimento dell’Associazione e per la devoluzione del patrimonio residuo è richiesta la maggioranza di almeno un terzo degli associati.
Art. 12
Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio direttivo è composto da undici membri eletti dall’Assemblea, integrati successivamente dal direttore responsabile e dal direttore effettivo del Bullettino storico pistoiese, dall’addetto alla Biblioteca nominato dal Consiglio Direttivo e dai Consiglieri onorari di cui al successivo articolo 12 bis. I consiglieri uscenti possono essere riconfermati.
Qualora uno dei componenti il Consiglio cessi dalla carica per qualunque motivo prima della ordinaria scadenza, il Consiglio potrà sostituirlo con altro componente da eleggere nella successiva Assemblea generale.
Possono far parte del Consiglio direttivo i soci maggiorenni di età.
Il consiglio direttivo si riunisce su convocazione scritta del presidente, contenente l’ordine del giorno, la sede, la data e l’ora della seduta, da recapitarsi a tutti i componenti almeno cinque giorni prima della riunione.
Il Consiglio direttivo si riunisce di regola almeno due volte all’anno, e comunque ogni volta che il presidente ne ravvisi la necessità.
Il presidente non può rifiutare di convocare il Consiglio direttivo qualora ne facciano richiesta scritta almeno tre membri.
Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide qualora intervenga la metà più uno dei componenti.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.
Art. 12 bis
I Consiglieri onorari
E’ istituito l’elenco dei consiglieri onorari della Società. Possono essere nominati consiglieri onorari, con delibera del Consiglio Direttivo:
a – studiosi per meriti particolari valutati discrezionalmente dal Consiglio stesso;
b – i consiglieri e i sindaci revisori uscenti che, alla data della deliberazione, abbiano compiuto ottanta anni di età.
I consiglieri onorari, vengono iscritti, qualora non lo fossero, nell’elenco dei soci, non sono tenuti al pagamento della quota annuale e ricevono il Bullettino Storico Pistoiese; possono partecipare alle adunanze del Consiglio Direttivo, alle quali debbono essere invitati con le stesse modalità dei consiglieri ordinari; hanno diritto di parola sugli argomenti trattati, ma non possono votare per le deliberazioni relative; non possono essere eletti presidente o sindaci revisori; non concorrono alla formazione del numero massimo dei consiglieri componenti il Consigli Direttivo e non sono computati per la validità di costituzione del Consiglio stesso.
E’ istituita la carica di presidente onorario che viene nominato con delibera del Consiglio Direttivo tra i soci che abbiano ricoperto la carica di presidente per almeno tre mandati e si siano distinti per merito e particolari servizi resi alla Società.
Art. 13
Compiti del Consiglio direttivo
Compiti del Consiglio direttivo sono:
a – l’elezione, tra i propri membri, del presidente;
b – l’attuazione dell’ attività istituzionale della Società, di cui all’art. 2 dello Statuto;
c – l’attuazione dei provvedimenti deliberati dall’Assemblea generale;
d – l’accoglimento o meno delle domande di ammissione dei soci ordinari, nonché la nomina dei soci corrispondenti e le proposte di designazione dei soci onorari e benemeriti da sottoporre all’Assemblea generale;
e – le proposte di esclusione dall’Associazione per i motivi indicati al precedente art. 4 del presente Statuto;
f – le proposte di modifica dello Statuto, da sottoporre all’Assemblea generale;
g – l’amministrazione del patrimonio sociale;
h – la redazione e la pubblicazione, ogni anno, sul Bullettino Storico Pistoiese, del rendiconto finanziario, del conto economico e della situazione patrimoniale, previa approvazione del Collegio sindacale;
i – la pubblicazione sul Bullettino Storico Pistoiese di atti ufficiali di particolare importanza riguardanti l’Associazione;
l – la cura delle pubblicazioni della Società;
m – la nomina , per un periodo di tre anni, del direttore responsabile e del direttore effettivo del Bullettino Storico Pistoiese;
n – la nomina dei componenti il Comitato di redazione del Bullettino, nel numero che sarà ritenuto più opportuno, e dei componenti la Segreteria di redazione, da scegliersi tra i soci anche al di fuori del Consiglio direttivo e sentito il direttore effettivo della rivista;
o – l’eventuale assunzione, il licenziamento e la determinazione del trattamento economico di personale dipendente;
p – l’eventuale approvazione di regolamenti interni;
q – l’adozione, in genere, di qualsiasi provvedimento che non sia per legge o per Statuto demandato all’Assemblea generale;
Il Consiglio direttivo ha l’obbligo di redigere, ogni anno, il bilancio consuntivo o un rendiconto contabile.
Il Consiglio direttivo può delegare, fino al termine del proprio mandato, ad un Comitato esecutivo del quale facciano parte, oltre al presidente ed al segretario, almeno tre componenti designati tra gli eletti nel Consiglio stesso, la pratica attuazione di compiti propri.
Art. 14
Il Comitato esecutivo
Il Comitato esecutivo di cui al precedente art. 13 eventualmente eletto dal Consiglio direttivo dura in carica fino al termine del mandato del Consiglio stesso. Ne fanno parte, oltre al Presidente ed al Segretario, almeno tre componenti, designati tra gli eletti nel Consiglio direttivo.
Il Comitato esecutivo assume, su specifica delega del Consiglio direttivo, in tutto o in parte, compiti del Consiglio stesso.
Art. 15
Il Presidente
Il presidente rappresenta legalmente l’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio; ne firma gli atti e i documenti, convoca e preside il Consiglio direttivo e lo sostituisce in casi di estrema provata urgenza, con l’obbligo di riferire al più presto e chiedere ratifica del suo operato al Consiglio stesso; convoca e presiede l’Assemblea generale per il rinnovo del Consiglio e per ogni altra necessità; promuove e coordina l’attività dell’Associazione, sulla base delle decisioni adottate ai sensi dell’art. 2 del presente Statuto dal Consiglio direttivo e dall’Assemblea generale; ne cura l’applicazione delle rispettive deliberazioni; verifica l’osservanza dello Statuto e ne promuove le modifiche eventualmente necessarie; mantiene personalmente o per delega i contatti con Enti ed Istituzioni, con le Società Storiche di altri centri, ed in modo particolare con la Deputazione di storia patria per la Toscana.
Il Presidente nomina il vicepresidente, il segretario e l’amministratore, da scegliersi elusivamente tra i membri del Consiglio direttivo eletti dall’Assemblea generale.
In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito nei propri compiti dal vicepresidente.
La firma di atti contabili e bancari può essere dal presidente delegata all’amministratore o ad altro membro del Consiglio.
Art. 16
Il vicepresidente
Il vicepresidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione in caso di assenza o impedimento, o per sua delega.
Art. 17
L’amministratore
L’amministratore è responsabile dell’andamento contabile della Società e, sulla base delle deliberazioni dell’Assemblea generale e del Consiglio direttivo, prepara gli schemi dei bilanci preventivo e consuntivo per il Consiglio, previa presentazione degli stessi al Collegio sindacale.
Art. 18
Il segretario
Il segretario coadiuva il presidente nella preparazione degli atti della Società e nel disbrigo della corrispondenza, cura la redazione dei verbali delle adunanze dell’Assemblea generale e del Consiglio direttivo ed attende ad altri compiti che il Presidente o il Consiglio possano affidargli.
Per particolari esigenze il presidente può affidare alcune funzioni di segreteria ad altri consiglieri.
Art. 19
Il Collegio sindacale
Il Collegio sindacale è composto da tre membri eletti dall’Assemblea generale.
Ha il compito di garantire la correttezza degli atti amministrativi emessi dall’Associazione e di prendere visione dei conti consuntivi e degli schemi di bilancio, formulando in proposito un motivato parere di legittimità.
Il Collegio sindacale ha diritto di assistere alle adunanze del Consiglio direttivo e di formulare in questo pareri su questioni che vertano sulla propria competenza istituzionale.
Il Collegio sindacale dura in carica un triennio e di norma viene rinnovato contemporaneamente al rinnovo del Consiglio.
Titolo IV – Direzione del Bullettino Storico Pistoiese
Art. 20
Il direttore responsabile del “Bullettino”
Il direttore responsabile del Bullettino è nominato, per un triennio, dal Consiglio direttivo.
Risponde in sede legale di tutte le questioni inerenti, in tale ambito, la pubblicazione.
Art. 21
Il direttore effettivo del “Bullettino”
Il direttore effettivo del Bullettino, a cui spetta la responsabilità redazionale del periodico, nomina il segretario del Comitato di redazione e, ove lo ritenga opportuno, il redattore, da scegliersi entrambi fra i membri dello stesso Comitato.
Le cariche di direttore responsabile e di direttore effettivo del Bullettino possono essere ricoperte da una sola persona.
Titolo V – Finanza e contabilità
Art. 22
Risorse finanziarie
L’Associazione trae i mezzi finanziari per la sua attività dalle quote associative annuali, il cui ammontare viene fissato ogni anno dal Consiglio in sede di bilancio preventivo; da eventuali donazioni o lasciti testamentari; da contributi e sovvenzioni di privati, dello Stato e di Enti ed Istituzioni; dai proventi derivanti da convenzioni o da cessioni di beni o servizi ai propri soci o a terzi, da rendite patrimoniali e da interessi sui depositi.
Art. 23
Esercizio sociale e finanziario
L’esercizio sociale e finanziario coincide con l’anno solare ed ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno
Art. 24
Avanzi di gestione
All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve, capitale o beni patrimoniali durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
LAssociazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 25
Libri e registri dell’Associazione
L’Associazione tiene i libri ed i registri contabili ed inventariali prescritti dalle disposizioni legislative in vigore.
L’Associazione tiene, inoltre, i registri dei soci e dei verbali di adunanza dei propri organi.
Art. 26
Servizio di cassa
Il servizio di cassa può essereaffidato come servizio di tesoreria ad un Istituto di credito con apposita convenzione approvata dal Consiglio Direttivo
Art. 27
Controversie e Foro competente
Le controversie che dovessero insorgere fra i soci, o fra soci ed organi dell’Associazione, relative all’Associazione stessa saranno sottoposte al giudizio di un collegio arbitrale di tre componenti nominati uno da ciascuna delle parti in causa ed il terzo dall’Ente locale.
Per qualsiasi ulteriore controversia è competente il Foro di Pistoia.
Titolo VI – Scioglimento dell’Associazione
Art. 28
Scioglimento
Per lo scioglimento dell’Associazione è necessario un esplicito voto dell’Assemblea, con maggioranza non inferiore ad un terzo dei propri iscritti.
In caso di scioglimento, da qualsiasi causa determinato l’Associazione ha l’obbligo di devolvere i propri beni patrimoniali a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 29
Devoluzione del patrimonio
In caso di scioglimento, da qualsiasi causa determinato, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, il patrimonio bibliografico, l’archivio, il mobilio e l’intero ammontare dei beni patrimoniali sono devoluti, a fini di pubblica utilità, alla Biblioteca Comunale Forteguerriana, la quale dovrà impegnarsi ad assicurarne la conservazione e, per quanto concerne la consistenza libraria e comunque documentaria, il pubblico uso come Fondo Società pistoiese di storia patria.
Art. 30
Norme di rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento al Codice Civile ed alle altre vigenti norme di legge.